LA NOSTRA OFFERTA ASSICURATIVA

RC PROFESSIONALE

La Responsabilità Civile professionale è uno dei rischi più delicati e  GAAT SERVICE dispone una serie di polizze i cui contenuti costituiscono una opportuna risposta ai bisogni delle varie categorie professionali. Eccole di seguito con le loro caratteristiche tecniche salienti. È indispensabile comunque la lettura approfondita dei vari testi di polizza.

La polizza si riferisce all’art. 112 comma 4bis del D.Lgs.163/2006 e all’art. 57 del DPR 207/2010.
È un contratto in regime di “claims made” e l’Assicurato è tenuto indenne di quanto tenuto a risarcire alla stazione appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica, così come disciplinato dagli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato e indicato nella scheda tecnica che è parte integrante della polizza, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la realizzazione.
Il massimale prestato è in accordo alle disposizioni di cui all’art. 57 del DPR 207/2010 ed è indicato nella scheda tecnica di cui sopra.

La copertura di polizza è prestata ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
È un contratto in regime di “claims made” in cui l’assicurato è tenuto indenne di quanto tenuto a risarcire a terzi per le perdite patrimoniali e i danni materiali causati a seguito di errori od omissioni anche delle persone di i cui l’assicurato debba rispondere , nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’opera indicata nella scheda tecnica che è parte integrante della polizza, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tito,o di risarcimento ( capitale, interessi e spese ), esclusivamente per :
a ) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa e
b ) maggiori costi
Per le varianti di cui all’articolo 25 comma 1, lettera d) della legge resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell’assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati indicati in polizza di quanto questi siano tenuti a pagare (Capitale, interessi e spese ) a terzi, quali civilmente responsabili a sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili anche per colpa grave professionale nell’esercizio dell’attività professionale di avvocato, così come disciplinato dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che l’assicurato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo Ordine e svolga l’attività nel rispetto delle norme e dei regolamenti che la disciplinano.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati indicati in polizza di quanto questi siano tenuti a pagare ( Capitale, interessi e spese ) a terzi, quali civilmente responsabili a sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali danni derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili anche per colpa grave professionale nell’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista e/o esperto contabile e/o consulente del lavoro e/o consulente tributario e/o revisore legale e/o elaborazione informatizzata di dati contabili e/o paghe ( EDP ), così come disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l’assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo Ordine e/o Registro e svolga l’attività nel rispetto delle norme e dei regolamenti che lo disciplinano.

Qualora l’assicurato sia una Società di EDP, la garanzia è operante a condizione che la Società rispetti i requisiti e le disposizioni legislative ordinanti tale specifica attività.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( Capitale, interessi e spese ) quali civilmente responsabile a sensi di legge per danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale di agente in attività finanziaria, così come disciplinato dal D.Lgs. 385/1993, D.Lgs. 141/2010, dal D.Lgs.218/2010 e successive modifiche e integrazioni.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni somma ( nel limite del massimale assicurato ) che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto, di errore o di omissione, commessi con colpa grave nell’esercizio di tutte le mansioni medico – sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di esercente la professione sanitaria, che eserciti o abbia esercitato l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico alle dipendenze o in rapporto di lavoro autonomo con la struttura sanitaria pubblica di appartenenza.

La polizza è in regime di “claims made” e l’Assicuratore presta le garanzie di seguito elencate sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nel questionario e ni documenti eventualmente ad esso allegati :

a – A : a favore delle persone assicurate.

L’assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società ogni somma per la quale la società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla Legge, a tenere indenni le persone assicurate  a seguito di un reclamo contro di loro a titolo di danni, a seguito di un reclamo basto su un atto illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste in polizza. ( questa copertura non copre i rimborsi che rientrano nella successiva B ).

b – B : a favore della Società.

L’assicuratore si obbliga a tenere indenni le persone assicurate di ogni somma che esse siano tenute a pagare a titolo di danni, a seguito di un reclamo basto su un atto illecito da esse commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste in polizza.

RC Tecnici ( diplomati o laureati ), liberi professionisti e studi di Società di ingegneria e architettura

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono destinate all’assicurazione della responsabilità civile degli assicurati per quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in conseguenza di atti dannosi commessi durante l’esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. Il contratto prevede inoltre delle coperture denominate “Spese legali”, “Spese di indagine”, “Spese di comunicazione”, “Spese di intimazione”, “Spese di consulenza in un procedimento di estradizione”, “Spese per la presenza di un familiare” e “Indennità di presenza”.

La garanzia è prestata nella forma “claims made”

La polizza prevede il tacito rinnovo.

La polizza è in regime di “claims made” e il suo oggetto prevede sia la responsabilità civile verso terzi che quella amministrativa e amministrativa- contabile.

Responsabilità civile verso terzi.

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell’assicurato rimane l’obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni definite dalla legge.

Responsabilità amministrativa ed amministrativa – contabile.

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla pubblica amministrazione e/o all’erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione dei valori e beni appartenenti alla pubblica amministrazione in qualità ( giuridica e di fatto ) di agente contabile e/o consegnatario. La garanzia è estesa all’azione di rivalsa esperita dalla pubblica amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall’assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. Si conviene inoltre che in caso di decesso dell’assicurato rimane l’obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della pubblica amministrazione in genere, in conseguenza comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni definite dalla legge.

L’assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi ente della pubblica amministrazione.

La polizza è nella forma “claims made” e gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni somma ( con i limiti ed i sottolimiti precisati in polizza )  che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo ( lieve o grave ), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con enti pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell’assicurato rimane l’obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni definite dalla legge.

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla pubblica amministrazione e/o all’erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione dei valori e beni appartenenti alla pubblica amministrazione in qualità ( giuridica e di fatto ) di agente contabile e/o consegnatario. La garanzia è estesa all’azione di rivalsa esperita dalla pubblica amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall’assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. Si conviene inoltre che in caso di decesso dell’assicurato rimane l’obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della pubblica amministrazione in genere, in conseguenza comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni definite dalla legge.

L’assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi ente della pubblica amministrazione.

La polizza è nella forma “claims made” e  gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento ( Capitale, interessi e spese ) quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni arrecati a terzi  da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa nell’esercizio di amministratore di condominio, così disciplinata dagli artt. 1129 e ss del codice Civile. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore di condomini.

La polizza è nella forma “claims made” e  gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato indicato nella scheda di copertura che forma parte integrante della polizza, delle somme che  sia tenuto a pagare (Capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile a sensi di legge per danni arrecati a terzi e cagionati da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale di farmacista, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali da parte dell’assicurato, dei suoi dipendenti, dei prestatori d’opera a rapporto libero professionale, dei familiari e delle persone del cui operato debba rispondere a norma di legge. La garanzia è operante per le cose venute o consegnate anche a domicilio, compresi i medicinali, i generi alimentari, i prodotti omeopatici, di erboristeria, galenici e magistrali venduti e/o somministrati nella farmacia. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e , comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi. La garanzia è operante anche per i farmaci SOP e OTC consigliati all’utente dall’assicurato, nonché per i farmaci consegnati agli assistiti ai sensi della normativa vigente. E’ compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso dalle farmacie. Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia è opernte a condizione che l’assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo Ordine e svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni somma ( nel limite del massimale assicurato ) che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo ( lieve o grave ), di errore o di omissione, commessi con colpa grave nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di proposta e nella conduzi0one del relativo studio o ambulatorio. Gli assicuratori rispondono :

dei danni e delle perdite patrimoniali così come definite in polizza, cagionati a terzi, per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;

dei danni, così come definiti in polizza, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio o in regime di extramoenia e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;

le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/1984 n. 222.

È un contratto in regime di “claims made” in cui gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni somma ( nel limite del massimale assicurato ) che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo ( lieve o grave ), di errore o di omissione, commessi con colpa grave nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di proposta e nella conduzi0one del relativo studio o ambulatorio. Gli assicuratori rispondono :

dei danni e delle perdite patrimoniali così come definite in polizza, cagionati a terzi, per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;

dei danni, così come definiti in polizza, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio o in regime di extramoenia e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;

le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/1984 n. 222.

RC professionale Notai con il limite per anno e per sinistro di € 2.850.000 in eccesso a € 150.000 della polizza base obbligatoria del CNN
RC professionale Notai con il limite per anno e per sinistro di € 4.500.000 in eccesso a € 3.000.000
RC professionale Notai con il limite per anno e per sinistro di € 2.500.000 in eccesso a € 7.500.000
(marchio Lloyd’s)

L’assicurazione è prestata ai sensi della legge notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell’esercizio dell’attività assicurata. Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni somma ( nell’ambito del massimale indicato in polizza ) che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell’attività assicurata.

L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative.

È una polizza nella forma “claims made” e gli assicuratori si obbligano, nei limiti e con i massimali di polizza, a tenere indenne l’assicurato :

A – con riferimento all’attività di libera professione esercitata dall’assicurato al di fuori della struttura sanitaria pubblica ( extramoenia ) :

di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo lieve o grave, di errore o omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di proposta e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.

Di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’assicurato. Gli assicuratori rispondono delle somme che l’assicurato sia legalmente tenuto a pagare :

agli istituti assicurativi di legge ( INAIL,INPS o altri) che agiscano contro l’assicurato a titolo di regresso;

all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;

L’assicurazione è efficace a condizione che, al momento dell’evento dannoso l’assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

B – Con riferimento all’attività professionale esercitata dall’assicurato alle dipendenze del servizio sanitario nazionale:

di ogni somma che questi sia tenuto a versare esclusivamente a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, con accertamento della colpa grave dell’assicurato.

È una polizza nella forma “claims made” e gli assicuratori si obbligano, nei limiti e con i massimali di polizza, a tenere indenne l’assicurato  di ogni polizza che questi sia tenuto legalmente a pagare, in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di danni e le perdite patrimoniali causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di :

azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria operante nell’azienda sanitaria privata ai sensi dell’articolo 9 comma 6 della legge 24/2017;

azione di surrogazione si sensi dell’ art. 1916, primo comma del Codice Civile esperita dalla società di assicurazione dell’azienda sanitaria come previsto dll’articolo 9 della legge 24/2017.

Quanto appena enunciato resta valido a condizione che, per tali danni, l’Assicurato sia dichiarato responsabile totalmente o parzialmente per colpa grave.

L’assicurazione è riferita a tutte le attività medico-sanitarie demandate all’assicurato per la mansione professionale svolta per conto della struttura sanitaria privata.

Resta esclusa dalla presente copertura ogni attività che l’assicurato possa esercitare privatamente

È una polizza in regime di “claims made” e gli assicuratori, nei limiti e con i massimali di polizza, si obbligano a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitali interessi e spese ) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale  di responsabile della protezione dei dati sulla base del regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La polizza è nella forma “claims made”

art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione La Società, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente contratto di assicurazione, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall’Assicurato e/o da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato, e imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività di Azienda di Autotrasporto viaggiatori su strada e/o di cose per conto di terzi esercitata dall’Assicurato. L’attività esercitata dall’Assicurato è quella dichiarata nel Questionario-Proposta e descritta in polizza. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s’intendono inclusi nella copertura i reclami per perdite patrimoniali e danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell’Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l’esclusione del dolo degli amministratori e soci dell’Assicurato

Responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria – RC progettista. ( Schema Tipo 2.2 ).

Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per: a) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa e b) maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 3 – Condizioni di validità dell’assicurazione La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l’attività di progettazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell’incarico di progettazione. In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 8 – Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 5, della Legge in relazione all’importo dei lavori progettati. Detto massimale non può essere inferiore: a) al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa; b) al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.

OBBLIGHI ASSICURATIVI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI –

Art. 111 del D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n. 109/94)

– Quali rischi copre la polizza:

La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:

nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa;

maggiori costi;

per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all’incarico progettuale.

– Chi deve stipulare la polizza

Sono tenuti alla stipula della polizza “”RC del Progettista”” i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva di lavori pubblici e quindi l’obbligo riguarda:

il singolo libero professionista

la pluralità di liberi professionisti associati

le società di professionisti

il raggruppamento temporaneo che la Stazione Appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.

Lettera di impegno

La lettera di impegno deve essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, sottoscrive il relativo contratto con l’amministrazione stessa. È una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la polizza RC del Progettista, a copertura di perdite patrimoniali subite dalla stazione appaltante derivanti da maggiori costi per varianti e da nuove spese di progettazione, con specifico riferimento ai lavori progettati.

RISCHI INFORMATICI (CYBER CRIME)

L’oggetto dell’assicurazione sono :

responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza

responsabilità derivante da violazioni di  sicurezza della rete

responsabilità derivante dai media

cyber – estorsione

perdita di dati

interruzione di attività

RESPONSABILITA’ CIVILE VESO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Il prodotto RC Impresa risponde in modo concreto alle esigenze assicurative delle piccole aziende e delle imprese artigiane, a tutela dei rischi che possono derivare dall’attività imprenditoriale.

La polizza prevede la garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) che offre all’Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata.

L’assicurazione può essere estesa anche alla RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro) che tutela l’Assicurato dall’eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro.

La flessibilità del prodotto, inoltre, consente di ampliare le garanzie di polizza alle reali esigenze imprenditoriali e di ottenere così un maggiore beneficio economico.

È una polizza in regime di “loss occurrence” ( art. 4 ) e cioè copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza. Si articola in tre sezioni :

A – Responsabilità civile verso terzi

B – Responsabilità civile del datore di lavoro

C – Responsabilità civile prodotti,

è annuale con tacito rinnovo ( art. 3 ) e non è soggetta alla regolazione del premio ( art. 6 ).

Sezione A – responsabilità civile verso terzi.

La compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi tipici dell’attività. La garanzia è operane anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 CC, semprechè tali fatti non siano stati commessi con la complicità a la connivenza del Contraente o di un suo responsabile. L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni esperite dall’INPS o enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Completano le garanzie di polizza, con i limiti, i sottolimiti, le esclusioni, gli scoperti e le franchigie in essa indicati  :

Committenza auto e altri veicoli

Veicoli di proprietà dei dipendenti

Installazione e/o manutenzione

R.C. da committenza lavori

Infortuni subiti da appaltatori e loro dipendenti

Danni a condutture, tubature ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

Impalcature e ponteggi

Danni alle cose di proprietà di terzi

Cose in consegna e custodia

Responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Inquinamento accidentale

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione

Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate

Danni da incendio

Lavori di scavo e reinterro

Lavori presso terzi

Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale

Sezione B – Responsabilità civile del datore di lavoro (RCO)

La compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento ( per capitale, interessi e spese)quale civilmente responsabile :

1.ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione;

2.a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e del D.Lgs 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro mdi cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l’Assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L’assicurazione si estende anche a coloro ( studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc. ) che prestano servizio presso l’Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti ( incluse le nuove figure introdotte dalla csd Legge Biagi ) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato.

I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro ( RCO ) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio.

S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L’assicurazione vale per le malattie insorte o manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purchè siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL o enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche e integrazioni.

Sezione C – Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento ( per capitale interessi e spese)  per danni involontariamente cagionati da prodotti a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamento ad nimali o cose.

L’assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti ad un sinistro indennizzbile ai termini di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Si applicano in tale ultimo caso i sottolimiti di € 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per periodo di assicurazione.

Ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, sono comprese le estensioni di garanzia :

Inquinamento accidentale da prodotto

Danni da incendio.

La garanzia di Responsabilità Civile Prodotti  vale per i sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America e Canada, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

La RC Famiglia è la polizza assicurativa per chi vuole tutelarsi in caso di danni provocati a terzi causati da imprevisti

nell’ambito della vita privata

in relazione alla proprietà e conduzione dell’abitazione

in relazione agli infortuni dei collaboratori domestici

Rientrano nelle garanzie previste dalla polizza di responsabilità civile della famiglia le attività extra lavorative o la pratica di attività sportive o del tempo libero, tutte le attività relative all’abitazione principale o secondaria o di villeggiatura e al possesso degli animali domestici.

Sono altresì compresi i danni causati da figli minorenni o da collaboratori familiari.

La polizza copre anche i danni che i collaboratori familiari potrebbero subire nello svolgimento delle proprie attività lavorative, oltre quelli involontariamente causati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

INFORTUNI

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento:
– delle attività professionali principali dichiarate ed in itinere, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio;
– di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale.

Ecco indicate di seguito alcuni esempi riportati a titolo esemplificativo e non limitativo e contenuti nell’elenco di cui all’art. 22 “Oggetto dell’assicurazione” :

b) gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale ( quali ad esempio : terremoto, tempeste, eruzioni vulcaniche, franamento del terreno e simili );

o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza ( purchè non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti ), di malore e di incoscienza.

L’assicurazione :
– è annuale con tacito rinnovo;
– non vale per le persone di età superiore ai 75 anni;
-vale in tutto il mondo

Sono assicurabili :
– Morte a seguito di infortunio
– Invalidità Permanente da infortunio
– Franchigia per invalidità permanente.

( Le somme assicurate per Invalidità Permanente da infortunio a meno che non diversamente stabilito nella scheda di copertura sono soggette ad una franchigia articolata come segue sulla somma assicurata :

3% relativa al 10% di disabilità fino ad € 550.000,00 ( la franchigia scompare per disabilità eguali o superiori all’11%);

5% per somme assicurate eccedenti € 550.000,00 e fino a € 775.000,00

10% per somme assicurate eccedenti € 775.000,00 e fino a € 1.300.000,00

15% per somme assicurate eccedenti € 1.300.000,00 e fino a € 1.650.000,00.

Qualora, in conseguenza di infortunio l’assicurato riporti una invalidità permanente di grado o superiore al 60% la somma assicurata per il caso invalidità permanente verrà liquidata al 100%.

Limitatamente alla categoria dirigenti, alle regolari dipendenze della contraente, per le percentuali di invalidità permanente, valutate come sopra, verrà considerata l’intera percentuale della invalidità accertata senza applicazione di franchigia alcuna. )

Inabilità temporanea da infortunio

Indennità giornaliera in caso di ricovero ed ingessatura ( se conseguenze di un infortunio )

Rimborso spese mediche da infortunio

Invalidità Permanente conseguente a malattia da malattia (valida ed operante solo se rilasciata congiuntamente alla garanzia invalidità permanente da infortunio).

Questa estensione è prestata esclusivamente per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia diagnosticata unicamente durante il periodo di validità del contratto.

Ferme le altre condizioni di non assicurabilità riportate in pozza, si sottolinea che l’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 64 anni.

In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità permanente di grado superiore al 24% (ventiquattropercento ) l’Assicuratore liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla tabella presente in polizza. Nessun indennizzo spetta all’assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 24% della totale, qualora fosse uguale o superiore al 66% è equiparata al 100%.

L’assicurazione e prestata, nei limiti e nelle somme assicurate, peri i casi di morte o invalidità permanente cagionati direttamente ed esclusivamente all’assicurato, cioè il conducente, che si trovi a bordo del veicolo ( dal momento in cui ne sale a quello in cui ne discende ) o durante qualsiasi operazione di emergenza che viene compiuta su strada vicino al  veicolo oggetto dell’assicurazione auto emessa tramite l’intermediario di assicurazione indicato nella scheda di copertura.

L’assicurazione è valida se l’assicurato è in possesso di corrente abilitazione alla guida valida di qualsiasi veicolo  e operante per gli infortuni che hanno origine dalla circolazione stradale e subiti in caso di :

assicurazione nominale : una delle persone indicate nella scheda di copertura in qualità di conducente di qualsiasi veicolo;

assicurazione sulla targa : qualunque persona in qualità di conducente del veicolo identificato nella scheda di copertura con il numero di targa.

L’assicurazione  :

comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza,

comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici,

non vale per le persone di età inferiore ai 14 anni o maggiore di 75 anni

vale per il mondo intero

è soggetta al tacito rinnovo.

Oltre al caso morte o invalidità permanente di cui sopra si possono assicurare :

il rimborso delle spese mediche da infortunio,

la diaria da ricovero da infortunio.

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento :

delle attività professionali dichiarate ed in itinere, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio;

di ogni altra attività svolta che abbia carattere professionale.

L’assicurazione :

e’ annuale con tacito rinnovo;

non vale per le persone di età superiore agli 80 anni;

vale in tutto il mondo

può essere limitata agli infortuni extraprofessionali

può essere limitata agli infortuni professionali.

Sono assicurabili :

Morte a seguito di infortunio

Invalidità Permanente da infortunio

Franchigia per invalidità permanente.

( Le somme assicurate per Invalidità Permanente da infortunio a meno che non diversamente stabilito nella scheda di copertura sono soggette ad una franchigia articolata come segue sulla somma assicurata :

3% relativa al 10% di disabilità fino ad € 550.000,00 ( la franchigia scompare per disabilità eguali o superiori all’11%);

5% per somme assicurate eccedenti € 550.000,00 e fino a € 775.000,00

10% per somme assicurate eccedenti € 775.000,00 e fino a € 1.300.000,00

15% per somme assicurate eccedenti € 1.300.000,00 e fino a € 1.650.000,00.

Qualora, in conseguenza di infortunio l’assicurato riporti una invalidità permanente di grado o superiore al 60% la somma assicurata per il caso invalidità permanente verrà liquidata al 100%.

Limitatamente alla categoria dirigenti, alle regolari dipendenze della contraente, per le percentuali di invalidità permanente, valutate come sopra, verrà considerata l’intera percentuale della invalidità accertata senza applicazione di franchigia alcuna. )

Inabilità temporanea da infortunio

Indennità giornaliera in caso di ricovero ed ingessatura ( se conseguenze di un infortunio )

Rimborso spese mediche da infortunio

Questa estensione è prestata esclusivamente per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia diagnosticata unicamente durante il periodo di validità del contratto.

Ferme le altre condizioni di non assicurabilità riportate in pozza, si sottolinea che l’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 64 anni.

In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità permanente di grado superiore al 24% (ventiquattropercento) l’Assicuratore liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla tabella presente in polizza. Nessun indennizzo spetta all’assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 24% della totale, qualora fosse uguale o superiore al 66% è equiparata al 100%.

Qualora una persona assicurata dovesse subire un infortunio nel corso della validità della polizza, l’assicuratore corrisponderà all’assicurato il capitale riportato sul modulo o nella scheda di polizza in corrispondenza della relativa persona assicurata previa applicazione dei termini, definizioni, esclusioni, condizioni di polizza.

L’assicurazione :

è soggetta a tacito rinnovo

vale in tutto il mondo

non vale per le persone di età maggiore di n75 anni

vale esclusivamente per le attività che l’assicurato svolga con carattere di professionalità.

L’assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l’assicurato subisce nell’espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L’assicurazione è valida in tutto il mondo.

L’assicurazione prevede il tacito rinnovo.

L’assicurazione comprende gli infortuni :

sofferti in stato di malore od incoscienza;

derivanti da movimenti tellurici.

E’ possibile assicurare :

il caso morte da infortunio

il caso invalidità permanente conseguente ad infortunio

il rimborso delle spese mediche da infortunio

l’assistenza alla persona

La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età. A decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° ( settantacinquesimo ) anno, tuttavia l’assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale a condizioni da concordarsi, solo previa presentazione, 30 ( trenta ) giorni prima della scadenza, di certificato medico attestante buona salute e successiva approvazione da parte della Società, formulata a suo insindacabile giudizio, mediante emissione di apposita appendice di rinnovo. Resta ferma tuttavia la facoltà dell’assicurato che abbia compiuto 75 ( settantacinque ) anni di età di procedere al rinnovo tacito dell’assicurazione, anche senza presentazione del certificato medico attestante buona salute, attraverso il pagamento del medesimo premio corrisposto nell’anno precedente. In tal caso lle prestazioni si intenderanno ridotte, a parità di premio, nella misura del 50% ( cinquanta per cento ), a partire dal compimento dell’ 80° ( ottantesimo ) anno, calcolato su quanto riconosciuto nel periodo precedente, nel limite massimo comuqnue non superabile di € 200.000,00 ( duecentomila ).

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SEZIONE INFORTUNI (prestazioni sempre incluse):

Nei limiti ed alle condizioni di Assicurazione, il presente contratto fornisce le seguenti garanzie:

Morte da infortunio: La Società liquida, in caso di morte dell’Assicurato, la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un evento risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 giorni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. A tal proposito, si richiama l’Articolo “Morte da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

Invalidità permanente da infortunio: La Società liquida, in caso d’invalidità permanente dell’Assicurato conseguente ad un infortunio verificatasi entro 730 giorni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta con le modalità individuate in polizza. A tal proposito, si richiama l’Articolo “Invalidità permanente da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione e le franchigie richiamate in allegato alla polizza.

Per tutte le Garanzie sopra descritte, si richiama l’attenzione sulla definizione di infortunio di cui al Capitolo “DEFINIZIONI” e l’Articolo “Ambito di operatività” del Capitolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, l’articolo “Persone non assicurabili – Limite d’età” del Capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE” delle Condizioni di Assicurazione.

A.1) SEZIONE INFORTUNI (prestazioni opzionali a pagamento):

Nei limiti ed alle Condizioni di Assicurazione, il presente contratto prevede, inoltre, le seguenti garanzie aggiuntive, operative solo ove espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione allegato alla polizza:

a. Rimborso spese mediche da infortunio: La Società rimborsa all’Assicurato, in caso di evento risarcibile ai termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute. A tal proposito, si richiama l’articolo “Rimborso spese mediche da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

b. Indennità giornaliera ricovero da infortunio: La Società liquida all’Assicurato, in caso di ricovero in Istituti di Cura legalmente riconosciuti a seguito di un evento risarcibile a norma delle Condizioni di Assicurazione, l’indennità assicurata per ogni giorno di degenza. A tal proposito, si richiama l’articolo “Indennità giornaliera ricovero da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

c. Indennità giornaliera di gessatura da infortunio: Qualora a seguito di evento indennizzabile venga applicato apparecchio gessato, o un tutore immobilizzante equivalente, la Società liquida un’indennità giornaliera dell’importo indicato in polizza, fino alla sua rimozione. A tal proposito, si richiama l’articolo “Indennità giornaliera di gessatura da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

d. Perdita Totale dell’Autosufficienza da infortunio: La Società corrisponderà il capitale assicurato nel caso in cui, durante il periodo di copertura del presente contratto di assicurazione, l’Assicurato incorra in un infortunio derivante dalla circolazione del Veicolo richiamato in polizza che provochi lo Stato accertato di Non Autosufficienza. A tal proposito, si richiama l’articolo “Perdita Totale dell’Autosufficienza da infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

e. Image Protection: La Società corrisponderà il capitale assicurato esclusivamente per le persone trasportate a bordo del Veicolo richiamato in polizza entro i limiti del massimale espresso in polizza nel caso di Morte e/o Invalidità Permanente. La somma assicurata verrà suddivisa fra il numero delle persone che, in qualità di trasportati, si trovavano a bordo del Veicolo richiamato in polizza al momento del sinistro. A tal proposito, si richiama l’articolo “Image Protection” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

f. Rimborso addizionale a protezione del mezzo: La Società erogherà all’Assicurato una somma aggiuntiva qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di assicurazione, il veicolo riportato in polizza venga danneggiato. A tal proposito, si richiama l’articolo “Rimborso addizionale a protezione del mezzo” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

B) SEZIONE ASSISTENZA (prestazioni opzionali a pagamento):

Assistenza alla persona: Nei limiti ed alle condizioni previste, la Società fornisce le seguenti prestazioni di assistenza:

1) Contatto telefonico di primo soccorso medico

2) Invio di un medico al domicilio in caso di urgenza

3) Invio di un’ambulanza

4) Reperimento e consegna farmaci

5) Network convenzionato

6) Trasferimento sanitario programmato A tal riguardo, si invia al contenuto dell’articolo “Assistenza alla Persona” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai servizi sopra elencati.

SEZIONE TUTELE LEGALE DA CIRCOLAZIONE (prestazioni opzionali a pagamento):

Tutela legale: Nei limiti ed alle condizioni riportate nella polizza, l’assicuratore fornisce all’assicurato il servizio di tutela legale per i soli casi ed eventi che dovessero verificarsi a seguito della circolazione dell’assicurato stesso, tra quelli riportati in polizza, fornendo assistenza per: onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il contributo unificato. Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell’oggetto dell’assicurazione.

Si veda l’art. “Tutela legale” del capitolo “prestazioni assicurate e relative limitazioni” delle condizioni di assicurazione.

Per le sezioni infortuni e assistenza l’assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo, per la tutela legale da circolazione vale per i casi assicurativi che insorgano nei Paesi dell’Unione Europea semprechè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

La polizza è soggetta a tacito rinnovo.

(Assicurazione infortuni Avvocati e loro collaboratori, praticanti e dipendenti )

L’assicurazione vale, soggetta alle esclusioni previste in polizza, per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle mansioni relative all’occupazione professionale dichiarata sul Certificato di assicurazione o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, salvo quanto diversamente specificato nel Certificato di assicurazione. A titolo esemplificativo e non limitativo, la copertura rischio in itinere viene equiparata all’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza; pertanto anche gli Infortuni che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n° 38/2000 – Art. 12, rientrano nell’ambito del rischio professionale.

Ai sensi di polizza, oltre alla definizione di Infortunio già riportata sopra, sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dalla polizza anche:

ï le infezioni direttamente derivanti da Infortunio, ad esclusione di quelle derivanti dall’intervento umano successivo all’Infortunio stesso o quelle riconducibili a malattie tropicali;

ï l’avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere;

ï l’asfissia causata dall’azione imprevista di gas o vapori;

ï le lesioni fisiche derivanti da Atto di Terrorismo o sabotaggio o Assalto di cui l’Assicurato sia stato vittima, con esclusione nel caso fosse dimostrata una parte attiva in qualità di istigatore o esecutore;

ï le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive;

ï l’asfissia meccanica, compreso l’annegamento;

ï il congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza derivanti da naufragio, atterraggio forzato, terremoto, valanga e inondazione;

ï le lesioni muscolari e le ernie traumatiche da sforzo, incluse anche le ernie discali, secondo quanto riportato nel seguente Art. 3.

Prestazioni sempre incluse :

Nei limiti ed alle condizioni di assicurazione previste, la polizza fornisce le coperture :

Morte da infortunio

Invalidità permanente da infortunio

Prestazioni aggiuntive a pagamento che debbono essere richiamate nel certificato di assicurazione allegato alla polizza :

rimborso spese mediche a seguito di infortunio

coma da infortunio

diaria da gessatura

diaria da ricovero da infortunio

diaria da ricovero da infortunio e da malattia

inabilità temporanea da infortunio

invalidità permanente da malattina

rimbosrso effetti personali

rimborso delle spese funerarie

rimborso costi di assistenza psicologica

ristrutturazione dell’abitazione / veicolo utilizzato dall’assicurato

copertura per eventi aziendali.

Estensioni sempre operanti , nei limiti e alle condizioni di polizza :

anticipo indennizzi per invalidità permanente

aspettativa del dipendente assicurato

attività temerarie

commorienza del coniuge

danno estetico permanente

dirigenti

incidenti su mezzi pubblici di trasporto

infortuni cagionati da colpa grave

malattie tropicali

recovery hope

rischi sportivi agonistici

responsabilità civile del contraente

supervalutazione invalidità permanente

prestazioni aggiuntive a pagamento.

assistenza amministrativa

consulenza medica telefonica

informazioni per la gestione della disabilità e di aiuto al reintegro nella vita quotidiano

invio di un medico ( in Italia, oltre 50 km di distanza dalla residenza dell’assicurato )

invio di un medico ( all’estero durante una trasferta professionale )

supporto psicologico

trasporto/rimpatrio delle spoglie.

Limite di età : “art. 2.6 – Le Parti possono chiedere la cessazione del Contratto per l’Assicurato che abbia raggiunto l’età di anni 80, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età e cin preavviso di 30 giorni.”

Garanzie Infortuni.

Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’assicurato, le seguenti coperture assicurative, se indicate dal Contraente:

” corresponsione di un capitale in caso di morte;

” corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente; il capitale sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata, previa detrazione di una franchigia ove prevista;

” corresponsione di una indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea; l’indennità sarà corrisposta integralmente o parzialmente, per un periodo massimo di 365 giorni, previa detrazione di una franchigia;

corresponsione di una indennità giornaliera in caso di ricovero o gessatura; l’indennità sarà corrisposta: − integralmente, per un periodo massimo di 300 giorni, in caso di ricovero; − al 50%, per un periodo massimo di 300 giorni, in caso di Day hospital o Day Surgery; − integralmente, per un periodo massimo di 30 giorni, in caso di gessatura; − integralmente, per un periodo massimo di 15 giorni, in caso di frattura ossea non ingessata;

” rimborso delle spese mediche sostenute, quali ad esempio quelle per le rette di degenza, gli onorari medici, la sala operatoria, i materiali di intervento, il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura o ambulatorio , ecc..

Garanzia Assistenza Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’Assicurato, le seguenti prestazioni di Assistenza:

” consulenza medica telefonica;

” invio di un medico generico a domicilio in Italia, nel caso che l’Assicurato necessiti di un medico nelle ore serali e notturne o nei giorni festivi e non riesca a trovarlo;

” invio di un infermiere o di un fisioterapista a domicilio;

” consegna a domicilio (escluso il costo degli articoli) di: medicinali e articoli sanitari urgenti; generi alimentari di prima necessità;

” segnalazione di una collaboratrice familiare;

” trasporto in autoambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso;

” trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, nel caso che l’Assicurato non possa essere curato nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza; il trasferimento avverrà tramite aereo sanitario (solo in Paesi europei o facenti parte del bacino del Mediterraneo), aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato, treno in prima classe e, occorrendo, in vagone letto, autoambulanza senza limiti di percorso;

” rientro dal centro ospedaliero attrezzato; il trasferimento avverrà tramite aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato, treno in prima classe e, occorrendo, in vagone letto, autoambulanza senza limiti di percorso;

” rientro sanitario, nel caso che l’Assicurato non possa essere curato nel luogo in cui si trova; il trasferimento avverrà tramite aereo sanitario (solo in Paesi europei o facenti parte del bacino del Mediterraneo), aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato, treno in prima classe e, occorrendo, in vagone letto, autoambulanza senza limiti di percorso;

” rientro con un familiare;

” anticipo spese mediche;

” viaggio di un familiare;

” accompagnamento di minori;

” autista a disposizione;

” prolungamento del soggiorno;

” rientro salma

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:

delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;

di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Parificazione ad infortunio (sempre operanti)

Sono compresi in garanzia anche:

a) l’asfissia non di origine morbosa;

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

c) l’annegamento;

d) l’assideramento od il congelamento;

e) i colpi di sole o di calore e le folgorazioni;

f) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini;

g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, non dovuto a condizione patologica;

h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; j) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e le malattie tropicali nonché le malattie per le quali gli insetti sono in genere portatori necessari.

Estensioni di garanzia ( sempre operanti )

Rischio volo

Commorienza coniugi

Rischio guerra all’estero

Danni estetici

Infortuni causati da calamità naturali

MULTIRISCHIO

La polizza si articola in tre sezioni : Incendio, furto e responsabilità civile e il tacito rinnovo è subordinato all’assenza della notifica all’assicurato di circostanze e/o richieste di risarcimento all’assicuratore.

Incendio.

Di seguito l’oggetto della garanzia, prestata alle condizioni, con i limiti, le esclusioni, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.

La garanzia sul contenuto può essere prestata a primo rischio assoluto.

“Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni periodo assicurativo, gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato, nel limite di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

1. incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica e urto veicoli;

2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;

3. fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;

4. guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;

5. azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati – compresi i danni subiti da apparecchiature, impianti, simili componenti, anche elettronici; la presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.).

6. caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; 7. urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all’Assicurato;

8. atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio;

9. trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico neve, allagamenti, nonché danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto.

10. acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovatisi nell’abitazione stessa. Si intendono compresi anche i danni da fuoriuscita in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazione di collegamento agli impianti idrici. Sono inoltre comprese, le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia;

11. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell’abitazione assicurata;

12. infiltrazione di acqua piovana e acqua di disgelo: Fascicolo informativo Multirischi Abitazioni -14 ï attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto; ï a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico. con un limite di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. 13. deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo

14. perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento

15. rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, specchi e lampadari, nonché la quota parte del fabbricato di proprietà comune. Sono comprese le spese di trasporto e installazione per la sostituzione delle lastre rotte, nonché le spese di demolizione e sgombero delle lastre da sostituire.

16. incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo

17. incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione

18. perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito.

E’ possibile la limitazione al solo rischio locativo; è possibile l’estensione al ricorso Terzi, vicini e/o locatari, è compresa la colpa grave dell’assicurato.

Se richiamate in polizza sono comprese le garanzie Terremoto ed inondazioni e alluvioni nei limiti e con le limitazioni indicate.

Furto.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Di seguito l’oggetto della garanzia, prestata alle condizioni, con i limiti, le esclusioni, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell’abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:

1. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall’art.2.3 “operatività dell’assicurazione”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;

2. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;

3. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi gli Assicuratori rimborseranno le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto;

4. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

5. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;

6. attraverso maglie ed inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;

7. durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; nonché in relazione a:

8. furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente;

9. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

10. furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo;

11. furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono;

12. furto di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti;

13. guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati;

14. scippo, rapina/estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati od indossati, all’esterno dell’abitazione dell’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. La garanzia è valida entro il territorio Europeo.

Responsabilità civile.

Di seguito l’oggetto della garanzia, prestata alle condizioni, con i limiti, le esclusioni, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. L’Assicurazione nei limite del massimale assicurato è prestata in tutto il mondo e vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge :

a. al Contraente ed alle persone che compongono il nucleo famigliare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;

b. ai familiari del Contraente, del coniuge e/o del convivente, purchè residenti nella medesima abitazione del Contraente, da fatto loro proprio;

c. a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza.

Gli Assicuratori comprendono i rischi derivanti da:

1. proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria anche se non indicata nella scheda di polizza, e/o temporanea del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;

2. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede (per intero o per la quota spettante) – site nel territorio italiano – per i figli studenti;

3. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla Legge per l’esecuzione degli stessi;

4. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti;

5. danni da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna;

6. attività domestiche, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;

7. scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;

8. intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande;

9. scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;

10. proprietà ed uso di biciclette e velocipedi, anche da parte degli addetti ai servizi domestici;

11. responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici – anche se occasionali ed anche se non in regola – baby sitters nonché “ragazze alla pari”, per gli infortuni da essi sofferti. Gli Assicuratori coprono altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;

12. danni causati dai figli minori del Contraente, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;

13. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, nonché cavalli e di altri animali da sella;

14. responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per contro del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;

15. attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;

16. proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché windsurf;

17. proprietà e/conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alle dimore del Contraente;

18. proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;

19. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;

20. pratica di campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;

21. partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l’impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 16);

22. attività diverse ovvero: partecipazione del Contraente e/o del coniuge, quali genitori, alle attività scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;

23. danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;

24. danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;

25. danni provocati a terzi dal Contraente e/o suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli di proprietà altrui. I trasportati non sono considerati terzi;

26. danni provocati a terzi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.157 dell’01/02/1992. 27. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e dall’INAIL.

Incendio.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

incendio,

fulmine,

esplosione, implosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi;

caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

La Società indennizza:

i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purchè conseguenti ad eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;

i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’autorità per arrestare o impedire l’incendio.

Sono sempre valide e operanti le seguenti condizioni :

Buona fede

Rinuncia alla rivalsa

Deroga alla proporzionale (20%)

Colpa grave

Rischio locativo

Fenomeno elettrico

Acqua condotta ( se assicurato il fabbricato, con il limite del 5% del valore assicurato per lo stesso, sono comprese le spese ricerca e riparazione del guasto fino ad un massimo di € 5.000,00 per anno e sinistro e con una franchigia di € 500,00 )

Eventi atmosferici

Atti vandalici e dolosi

Urto veicoli

Danni da rottura lastre

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Spese di demolizione e sgombero

Sono invece valide solo se espressamente richiamate, le seguenti :

ricorso terzi

terremoto

inondazioni e alluvioni

spese da interruzione di esercizio

Furto.

La società si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto delle cose assicurate, a condizione che ‘autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse :

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;

per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

in modo clandestino, purchè l’sportazione della refurtiva sia avvenuta,poi, a locali chiusi, Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono sempre valide ed operanti le seguenti condizioni :

primo rischio assoluto

Garanzia rapina, anche se iniziata all’esterno dei locali,

mezzi di chiusura dei locali,

guasti cagionati dai ladri

La garanzia “portavalori” è invece valide solo se espressamente richiamata.

Elettronica.

L’assicurazione è nella forma “all risks”, per cui a fronte del pagamento del premio convenuto e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte di polizza e nei limiti ivi stabiliti, la società si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni rispettivamente indicati e che si trovano nei luoghi di cui alla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale, accaduto durante il periodo di assicurazione, fatte salve le esclusioni indicate in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 500,00 per sinistro.

Responsabilità civile verso Terzi ( RCT )

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, ed animali verificatisi in relazione ai rischi tipici dell’attività.

L’assicurazione nel limite del massimale assicurato, vale :

per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 CC, semprechè tali fatti non siano stati commessi con la complicità a la connivenza del Contraente/Assicurato  o di un suo responsabile.

per le azioni esperite dall’INPS o enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro (RCO)

Gli assicuratori  si obbligano a tenere indenne l’Assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento ( per capitale, interessi e spese)quale civilmente responsabile :

ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all’attività e per gli infortuni in itinere;

a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e del D.Lgs 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 500,00 per sinistro, con il limite di risarcimento di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo.

La sezione RC è prestata nella forma “loss occurrence”.

INCENDIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, anche se all’aperto ma nell’ambito dell’area di pertinenza dell’esercizio, derivanti da:

1. Incendio

2. Fulmine

3. Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi

4. Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate

5. Caduta di ascensori e montacarichi

6. Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua

7. Onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica La Società indennizza altresì:

8. Danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da: sviluppo di fumi, gas e vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per eventuali estensioni di garanzia;

9. Guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;

10. Rottura di lastre, di pertinenza dell’azienda e/o delle parti di fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

11. Fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da: a) macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell’azienda; b) apparecchiature elettroniche e macchine d’ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti. Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, i danni conseguenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza d’uso sono liquidati fino al massimo del 25% dell’importo indennizzabile per i danni diretti sofferti dalle macchine. Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l’installatore.

12. Acqua condotta, fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e termici esistenti nel fabbricato assicurato. Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature nonché i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati e collocati ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. Mod. ELB215 – Ed. 09/16 Pag. 5 di 16 Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione Fascicolo Informativo Protezione Incendio

13. Ricerca guasti, spese di ricerca e riparazione del guasto a seguito di danno indennizzabile ai termini di cui al precedente punto 12.Acquacondotta, comprese le spese per il ripristino delle parti di fabbricato necessariamente demolite per permettere la riparazione.

Le garanzie di cui ai punti 12.Acqua condotta e 13.Ricerca guasti, sono soggette a franchigia unica (indicata nel frontespizio di polizza)

14. Eventi sociopolitici, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere e ciò a parziale deroga dell’ART.14-ESCLUSIONI lettera a). Sono esclusi i danni: a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

15. Eventi atmosferici, uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti e ciò a parziale deroga dell’ART.14-ESCLUSIONI lettera c).

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d’acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da: alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili; baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; manufatti a base di cemento, fibro-cemento, cemento-amianto e simili o di materia plastica e similari per effetto di grandine.

16. Sovraccarico di neve, accumulo di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Sono esclusi i danni causati: da valanghe o slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

17. Merci in refrigerazione, danni materiali subiti da alimenti in refrigerazione, a causa di anormale produzione e distribuzione del freddo in conseguenza ad eventi garantiti dalla presente sezione di polizza. Mod. ELB215 – Ed. 09/16 Pag. 6 di 16 Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione Fascicolo Informativo Protezione Incendio Si intendono esclusi i danni da sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica da parte dell’ente di produzione e distribuzione a qualsiasi causa dovuti; si intendono altresì esclusi i danni conseguenti ad interruzioni di durata inferiore alle 12 ore continuative.

18. Spese di demolizione e sgombero, spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).

19. Spese di ricollocamento, spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato.

20. Dispersione di liquidi conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 100 litri. Si intendono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori.

21. Guasti macchine, guasti al macchinario ed alle attrezzature in conseguenza di urti accidentali, di errate manovre, di cedimento dei fabbricati o delle basi di appoggio, di errori nell’esecuzione di operazioni di pulizia o di ordinaria manutenzione. Si intendono esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, inosservanza delle norme previste dal costruttore, dovuti a carente od omessa manutenzione, occorsi in fase di prima installazione, di rimontaggio dopo riparazioni straordinarie. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai veicoli semoventi avvenuti durante la circolazione ed i trasferimenti. I danni agli utensili intercambiabili sono indennizzabili solo qualora altre parti della macchina siano state contestualmente colpite da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

22. Merci presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell’azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo.

23. Merci presso fiere e mostre, esposizioni.

24. Guasti impianti automatici, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. Si intendono esclusi: i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; i danni derivanti da gelo; le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

25. Effetti personali dei dipendenti, indumenti ed effetti personali dei dipendenti trovantisi nei locali colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

26. Onorari dei periti incaricati dall’Assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto dall’ART.18-PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

27. Onorari a consulenti, tecnici, architetti, ingegneri, progettisti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all’Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Garanzie facoltative ( sono valide se indicato in polizza il massimale ed il relativo premio ).

Ricorso terzi

Rischio locativo

Ricorso locatari

Buona fede

Anticipo indennizzi

Rinuncia alla rivalsa

Diminuzione di valori

Esistenza di infiammabili, merci speciali, esplodenti

Parificazione danni

Fabbricati in comproprietà a condominio

Universalità

Compensazione tra partite

Indennizzi separati

Modifiche e trasformazioni

Condizioni aggiuntive ( sono valide se richiamate nella scheda di polizza )

Raddoppio limiti di indennizzo

Raddoppio limiti di tolleranza infiammabili

Fbbricati in costruzione

Acqua piovana

Gelo

Fumo

Archivi, modelli e supporti magnetici

Assicurazione senza tacito rinnovo

Vincolo

CAUZIONI (marchio REVO)

La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione Appaltante) ad ogni Impresa che intenda partecipare ad una gara d’appalto.

Essa consente la partecipazione alle gare di appalto pubbliche con il fine di aggiudicarsi lavori, forniture, servizi e manutenzioni. 

Lo scopo è quello di garantire al Committente l’impegno preso dall’Impresa aggiudicataria della gara a sottoscrivere il relativo contratto, oltre a garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti da parte dell’Impresa aggiudicataria. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.

Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93 e s.m.i.

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta.

La cauzione farà da garanzia ed andrà a coprire eventuali mancanze o inadempienze da parte dell’esecutore del contratto e avrà effetto corrente sino alla data di in cui verrà certificato il collaudo provvisorio o stipulato il certificato di regolare esecuzione del compimento dei lavori.

Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 103 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia pari alla medesima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell’opera.

La somma garantita sarà pari al credito residuo vantato dall’appaltatore – dopo il pagamento dei singoli stati avanzamento lavori.

Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93 comma 6 e s.m.i.

Il prodotto comprende una serie di particolari garanzie, richieste per l’adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.

Prodotti:

Anticipazioni

L’impresa aggiudicataria di un appalto deve rilasciarla per ottenere un anticipo sul prezzo contrattuale, ancor prima dell’inizio dei lavori. Garantisce la restituzione delle anticipazioni concesse.

Smaltimento rifiuti

Le ditte che gestiscono gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti devono presentare apposite garanzie finanziarie previste dalla L.R. 3/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Contributi Statali (no AGEA prodotto ad oc), Coltivazione Cave, Garanzie Contratto Generica, Svincolo Ritenute, Esercizio Attività.

AGEA è un Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che assume la qualifica di organismo pagatore e agisce come unico rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea, quale responsabile della gestione degli aiuti afferenti, la politica agricola comunitaria.

AGEA prevede l’obbligo, a carico degli aggiudicatari dei contributi a fondo perduto, di stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatta destinazione dell’anticipo concesso, finalizzato alla realizzazione di un terminato progetto.

Elba Assicurazioni ha concepito il prodotto per soddisfare due tipologie di agevolazione:

1) Piani di sviluppo rurale, che prevede un massimale di garanzia pari al 100% dell’anticipo dell’agevolazione concessa ed una durata pari al termine previsto per l’ultimazione dell’investimento maggiorata di norma di 18 mesi. La scadenza è determinata senza proroghe;

2) Ristrutturazione e riconversione vigneti (anche espianto e reimpianto), che prevede un massimale di garanzia pari al 110% dell’anticipo dell’agevolazione concessa, ed una durata massima di 7 anni dall’emissione. La scadenza è determinata senza proroghe.

Per entrambe le fattispecie di rischio, AGEA richiede il deposito delle sole “schede tecniche”, la cui sottoscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione di tutte le condizioni previste negli “schemi tipo”.

I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria.

D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Finalità della garanzia

Il contribuente che chiede il rimborso del credito IVA è tenuto a fornire, fino allo scadere dei termini per l’attività di risarcimento, una garanzia anche sotto forma di fidejussione assicurativa al fine di garantire quanto ricevuto nel caso in cui, a seguito di accertamento, dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso.

In particolare, la polizza fidejussoria di specie garantisce all’Amministrazione finanziaria il pagamento delle somme riguardanti l’IVA compresi i relativi interessi, spese, sanzioni connesse, dovuti dal richiedente a seguito di atto notificato entro il periodo di validità della garanzia per:

Eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al richiedente relativamente all’anno in cui si riferisce la garanzia;

Crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell’Amministrazione nei confronti del richiedente, relativi all’anno in cui si riferisce il rimborso nonché quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.

Determinazione dell’importo della garanzia

L’ammontare della garanzia è quello riferito alla somma, quale eccedenza di imposta, chiesta a rimborso dal contribuente (indicata nell’apposito quadro del modello di dichiarazione IVA) comprensiva degli interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso. Il richiedente peraltro può chiedere il rimborso anche di una sola parte dell’importo spettante e il residuo ammontare può essere riportato in detrazione o in compensazione nell’anno successivo.

I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell’ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che compongono il gruppo stesso.

La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione a edificare. I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.

Concessioni edilizie/permessi di costruire

Le garanzie che discendono dalle norme sull’edificabilità dei suoli di cui al D.P.R. 380/2001-T.U. sull’edilizia, si articolano in due fattispecie: quelle relative al “Pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione” e quelle riferire alla “Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori”.

“Il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo del costo di costruzione”

Il garante si fa carico, nei confronti del Comune, del mancato o ritardato pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo commisurato al costo di costruzione, da parte del soggetto titolare della concessione all’edificazione.

L’ammontare delle somme da garantire, stabilito e stilato nel piano di rateizzazione, viene calcolato dal Comune in rapporto al costo dell’intervento; nel caso dell’urbanizzazione primaria il costo è riferito alla realizzazione di strade, fognature, allacciamenti ai servizi pubblici.

Ove previsto dalla delibera del Comune il “massimale” delle garanzie potrebbe coprire anche il pagamento delle sanzioni amministrative per il ritardato pagamento degli oneri/costi.

Durata delle garanzie

La durata delle garanzie di specie (per le quali vengono esposte proroghe) varia da un anno e sei mesi a un massimo di tre anni.

Incameramento delle garanzie

L’escussione avverrà, nel caso del mancato rispetto del piano di rateizzazione, con la formula del pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune e con rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.

“Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori”.

Il T.U. sull’Edilizia D.P.R. 380/2001 in materia di nuove costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d’uso prevede, a scomputo totale o parziale della quota a carico del lottizzante, che lo stesso titolare del permesso di costruire possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere pubbliche di urbanizzazione. A garanzia degli impegni assunti dal titolare della licenza, tramite convenzione, in merito alla puntuale realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere prestata idonea polizza fidejussoria.

L’ammontare della garanzia, stabilito in convenzione in ragione del monte lavori riferito alla tipologia delle opere di urbanizzazione da realizzare, potrebbe essere pari al 100% del valore dell’intervento in favore dell’ente beneficiario.

Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di “fare”. Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità diversa dalla “semplice richiesta”, subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimostrazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.

Prodotti:

Semplice Richiesta

Richiesta Documentata

Perdita definitiva

La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni – Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE 2454/93 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea importazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.

La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.

Determinazione dell’importo della garanzia

L’importo della garanzia è determinato in base al totale delle somme pattuite fra venditore e acquirente a titolo di anticipo. Acconti prima dell’atto notarile (rogito)

Durata e liberazione della garanzia

La presente garanzia cessa ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 1957 c.c., al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile di acquisto o assegnazione.

Il mancato pagamento del premio o dei supplementi per maggiore durata non è opponibile al Beneficiario.

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione.

Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l’ingresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati per tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.

L’Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente. Con Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all’Albo prevede la prestazione di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.

A chi è rivolto

Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.

Quali rischi copre la polizza

La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

RISCHI TECNOLOGICI (marchio ELBA)

Car Merloni

La polizza CAR Merloni – prevista obbligatoriamente a carico dell’Esecutore dell’opera dall’art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 – prevede due sezioni:

SEZIONE A:

Copre i danni materiali e diretti alle Opere causati durante l’esecuzione dei lavori e, se prevista dall’Ente appaltante, l’assicurazione è estesa alle opere Preesistenti e al Rimborso delle Spese di Demolizione e Sgombero.

SEZIONE B:

Copre la Responsabilità Civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

CAR 210 Appalti fra Privati

La polizza CAR – Contractor’s All Risks Appalti privati si rivolge a imprese di costruzione, società immobiliari o altri committenti privati che debbano realizzare opere private nuove quali: strade, fabbricati civili, industriali e commerciali, o la ristrutturazione e gli ampliamenti di fabbricati. Sono assicurati sia il Committente che il Costruttore contro i danni materiali e diretti subiti dall’opera e da terzi, durante l’esecuzione dell’opera e in conseguenza della stessa. La copertura in forma “All Risks” copre i danni dovuti ad eventi esterni (eventi atmosferici e sociopolitici, incendio, furto) o interni (errori umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo) – ad eccezione di quelli esclusi nelle condizioni di polizza – che possano recare danno ai beni assicurati durante la fase di costruzione di opere civili.

La copertura si dimostra fondamentale per proteggere da eventi accidentali gli investimenti economici rilevanti che di solito accompagnano la realizzazione delle opere, oltre alle eventuali rivendicazioni da parte di Terzi che subiscano un danno imputabile a responsabilità del Committente o del Costruttore nella realizzazione delle opere assicurate.

La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.

Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.

È previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi

Il prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR.

La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.

Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.

È previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.

Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione).

La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.

Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.

È previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.

Il prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto in forma di compromesso prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR prevista dallo Schema Tipo 2.3.

Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione).

La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.

Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.

È previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.